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Vaccinazione: un diritto o un dovere?

Nell’ultimo periodo, il vaccino anti-covid19 è il principale oggetto di cronaca. L’impegno di più Paesi e il lavoro delle numerose aziende hanno permesso, dopo un anno di agonia, di poter finalmente trovare la luce in fondo al tunnel.


I Paesi che hanno realizzato questa cura contro il coronavirus, ne hanno già disposto la commercializzazione e nel giro di qualche mese il vaccino anti-covid19 verrà reso disponibile per tutti gli altri Stati. In Italia sono già state avviate le prime somministrazioni, a partire dal personale sanitario che necessita di un’urgente copertura. Successivamente toccherà a tutto il resto della popolazione, in ordine di età, patologie e quanto altro. Ad oggi, però, non vige alcun obbligo di sottoporsi a questo vaccino, anche se più “rumors” diffondono questa ipotesi.


Ricordiamo che la nostra Repubblica, all’art. 32 primo comma della Costituzione, tutela la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure agli indigenti”.


Dunque, si evince come l’interesse primario sia la salvaguardia della salute dei cittadini sopra ogni cosa. Soffermandoci su questo punto, è doveroso constatare che, sebbene la salute sia definita “diritto” all’art. 32, allo stesso tempo si trova inserita tra i “diritti e i doveri” dei cittadini all’interno della Costituzione.


In che senso? Lo Stato considera la salute come un bene collettivo e non esclusivamente un diritto individuale. Dal momento che si tratta di un bene comune, si intende garantirlo a tutti i cittadini. Pertanto, è logico affermare che dal diritto dell’individuo nasca conseguentemente il dovere di rispettare il diritto altrui. Ciò posto, sembrerebbe che la Costituzione evidenzi la supremazia dell’interesse collettivo rispetto al diritto individuale. Quest’ultima tesi è avvalorata dal secondo comma dello stesso art. 32, che prevede che “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. D’altro canto, però, la legge “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Quindi, ci ritroviamo dinnanzi ad un limite invalicabile che nessuna disposizione di legge può superare.


Analizzando il caso specifico, è chiaro come, da un lato, lo Stato non possa imporre ai cittadini alcun tipo di obbligo per sottoporsi a vaccinazione, dall’altro lato, vi sia l’eccezione, ossia la disposizione di legge che potrebbe determinare il contrario e, quindi, imporre il trattamento sanitario. La questione sulla libertà di vaccinazione è un tema che richiede un bilanciamento di interessi, legati da una parte alla tutela della salute prevista dall’art. 32 e dall’altra alla libertà personale, inviolabile ex. art. 13 Cost. Oggi, è diffusa quella corrente di pensiero che contrasta l’obbligatorietà del vaccino. È importante ricordare la risoluzione del 5 novembre 1995 del Consiglio superiore di sanità, che ha raccomandato lo spostamento dell’impegno per la vaccinazione verso una partecipazione sempre più consapevole e non impositiva.


Difatti, deve essere specificato che le vaccinazioni non possono annoverarsi tra i T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio), poiché questi sono atti medici che consentono l’imposizione di determinati accertamenti su persone che si trovano in una grave condizione clinica.


Il vaccino, invece, è un intervento sanitario che ha la finalità di prevenire l’insorgenza di malattie infettive e non è in alcun modo coercitivo. Dunque, il nucleo della questione riguarda proprio il bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti, e capire fino a che punto il diritto individuale possa essere sacrificato per l’interesse collettivo. L’interesse collettivo può prevalere solo nel caso in cui si accerti un’epidemia di rapida diffusione, non di certo nel caso di vaccinazioni ordinarie.


Problemi diventano il rischio e il danno derivanti dalla somministrazione del farmaco. Diversi studi hanno rilevato come in molti casi la vaccinazione possa causare danni irreparabili. Questo fattore non è stato preso sicuramente in considerazione dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 258/94, ha dichiarato che esiste un “reciproco e coesistente diritto di ciascun individuo con la salute della collettività”. In questo modo, la Corte giustifica la “supremazia” dell’interesse collettivo e quindi la conseguente compressione del diritto individuale. Dunque, il danno derivante da un trattamento sanitario imposto risulterebbe, in maniera alquanto sorprendente, tollerabile.


Si evidenzia il controsenso dell’obbligo: se il vaccino è un metodo preventivo volto al miglioramento delle condizioni di salute di un individuo, non può di certo essere un’imposizione, se c’è anche una minima probabilità che possa causare danni al soggetto. Pertanto, il divieto di imposizione posto dall’art. 32 Cost., non può che essere giustificato.


Articolo a cura di: Marica Cuppari



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