United in diversity: l’Unione europea e il problema della traduzione giuridica
Abbiamo tutti in mente la tipica scena da film in cui l’astuto avvocato tira fuori un cavillo nella legge e, interpretando un’espressione, in un modo o nell’altro, riesce ad assicurare l’impunità al suo cliente. In effetti, il diritto è molto legato al linguaggio e non a caso una norma scritta male è fonte di grandi mal di testa per dottrina e giurisprudenza. Le parole sono gli attrezzi del giurista e sapere come interpretarle è essenziale per il suo lavoro. Quindi, se emergono così tanti problemi nel comprendere le norme nella propria lingua madre, altrettanti ne deve dare la loro traduzione. Il cuore di questa disciplina è di tradurre le espressioni in modo che abbiano gli stessi effetti giuridici, ma questo non è sempre così agevole perché ogni concetto legale è strettamente legato l’ordinamento giuridico di provenienza e gli effetti a esso legati possono variare a seconda del Paese, rendendo impossibile una perfetta corrispondenza tra gli istituti.

Per trovare una soluzione bisogna partire dalla base del problema: i termini giuridici vanno divisi tra il loro concetto astratto, uguale in ogni contesto (genotipo), e la loro concreta applicazione, che varia a seconda dell’ordinamento giuridico (fenotipo). Mentre a volte è possibile una perfetta traduzione tra le varie lingue, spesso non solo i concetti hanno effetti diversi, ma può capitare che un dato istituto non esista proprio negli altri ordinamenti. È il caso del tedesco “Rechtsgeschäft”, nozione che sconosciuta nell’ordinamento inglese o in quello francese e che è stata introdotta in Italia come “negozio giuridico”. Inoltre, può succedere che nella stessa lingua un dato termine assuma un significato diverso a seconda del Paese: così nel francese giuridico del Québéc i concetti di “trust” e “fiducie” corrispondono perfettamente, mentre lo stesso non si può dire in Francia. Nei casi in cui la traduzione perfetta è impossibile, il giurista-linguista è costretto a utilizzare un po’ di fantasia, sfruttando strumenti come i neologismi. In alternativa, può decidere di non tradurre affatto la parola straniera. Questa scelta viene presa in particolare con concetti che evocano istituti caratteristici di un dato ordinamento, come per l’istituto inglese del trust.
Un ordinamento giuridico in cui il problema della traduzione è all’ordine del giorno è l’Unione Europea. Fin dai suoi albori, le istituzioni europee hanno abbracciato l’idea che la diversità potesse costituire un punto di forza piuttosto che una debolezza, da qui il motto “United in diversity”. Per realizzare tale obiettivo sono stati istituiti due principi fondamentali: la tutela della parità dei diritti e delle diversità culturali e la protezione delle lingue. Il risultato di questa scelta è stato l’emergere di un multilinguismo istituzionale: esso si manifesta a livello esterno nei principi di eguaglianza e parità delle lingue e a livello interno nel processo di produzione normativa, tramite i principi di non discriminazione e di equa autenticità, per cui nessuna versione linguistica prevale sulle altre. Infatti, la normativa comunitaria viene puntualmente tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e tutte le traduzioni sono messe sullo stesso piano. Per questo durante l’iter legislativo i giuristi-linguisti si impegnano a renderle il più uniformi possibili e in caso di contrasto tra traduzioni, tale discordanza deve essere risolta dai traduttori dell’Unione o dalla giurisprudenza, armonizzando le due versioni. Questo lavoro ha portato all’elaborazione di un linguaggio giuridico proprio dell’UE, diverso da quello degli ordinamenti dei Paesi membri, ma comunque legato a questi dato che il diritto comunitario è anche parte di essi. Per assicurarne la coerenza, è richiesto che i traduttori facciano uso dei termini di diritto europeo già elaborati in passato, anche ricorrendo a banche dati come lo IATE (Interactive Terminology for Europe).
L’impegno dell’Unione verso la traduzione giuridica è essenziale non solo per garantire la parità tra le varie lingue, ma anche per tutelare gli stessi cittadini. Le lingue, infatti, sono un pezzo essenziale dell’identità culturale dei popoli: che un’organizzazione come questa non solo le riconosca, ma si sforzi per non prediligerne una rispetto a un’altra, mette sicuramente in risalto gli ideali di inclusione che stanno alla base del progetto europeo. Nonostante le difficoltà che caratterizzano la disciplina, dunque, la traduzione giuridica si presenta come un’attività a cui difficilmente si può rinunciare. Per questo aumenta il bisogno di giuristi che non siano dotti solo nelle materie giuridiche, ma sappiano destreggiarsi abilmente anche nelle lingue straniere. Non bisogna dimenticare, infatti, che rendere le leggi comprensibili a tutti è il primo passo per accorciare le distanze tra istituzioni e cittadini.
Articolo a cura di: Laura Tondolo