Processo penale: esiste realmente la presunzione di innocenza?
Durante il ventennio fascista, lo scopo primario del processo penale era la difesa della società, perché la mera esistenza di un reato comportava una lesione di valori ed interessi posti a tutela della collettività. Data tale natura del reato, la società andava difesa dagli autori degli illeciti ed era necessario rendere realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. Pertanto, si può dire che in uno stato autoritario – come quello fascista – era presente una presunzione di colpevolezza.

Ad oggi, grazie al lavoro dei nostri padri costituenti, esiste a chiare lettere, nell’articolo 27, II comma della Costituzione, la presunzione di innocenza. Guardando al fenomeno processuale “secundum Constitutionem”, si può affermare che lo scopo dell’attuale processo sia la tutela non già della società in generale, bensì dell’innocente. Già Traiano aveva ben compreso come fosse più utile non condannare un colpevole, piuttosto che condannare un innocente.
La domanda del titolo esige una risposta. Esiste in concreto la presunzione di innocenza? Oppure basta essere soltanto persona sottoposta alle indagini per subire il pesante processo mediatico? La nostra Costituzione nel sopracitato articolo è limpida: l’imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna. Da tale asserzione derivano talune regole processuali, quali – per esempio – l’onere della prova esclusivamente nelle mani della pubblica accusa, la quale deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Non solo: l’imputato non è nemmeno tenuto a dire la verità e ciò perché “nemo tenetur se detegere”, cioè nessuno è tenuto ad autoincolparsi.
In conclusione, si può tranquillamente affermare che sul piano processuale esiste ed è fermamente garantita la presunzione di innocenza. Ciò che preoccupa – come anticipato previamente – è la presenza del fenomeno parallelo al processo reale, cioè il processo mediatico. Capita molto spesso, anzi troppo, che i giornalisti – forse giornalai in questi casi – dedichino pagine e pagine a procedimenti in corso nei confronti di politici, professori o dirigenti pubblici forse con l’unico scopo, alquanto anacronistico, di eliminare la classe istituzionale tutta. Capita troppo spesso che vengano pubblicati “pezzi” di intercettazioni o di altri atti di indagine che, come tali, nessuno dovrebbe conoscere. Ciò accade, purtroppo, perché non vi è una sufficiente risposta sanzionatoria a tale comportamento, in quanto la pena irrogabile è oblazionabile con soli 169 euro (cifra ormai raggiungibile con qualche click). I giornalisti, con grande rammarico di chi scrive, tendono a raffigurare l’imputato – o addirittura il semplice indagato – come un mostro che ha certamente commesso il fatto di reato.

Tutto ciò comporta stress, perdita di salute mentale, perdite economiche e, a volte – soprattutto se si tratta di imputati che ricoprono ruoli importanti nella società, come cariche elettive o ruoli dirigenziali – la perdita del consenso popolare o la sospensione dall’incarico o addirittura il licenziamento. L’obiettivo di eliminare la classe politico-istituzionale sembra essere avallato da quella fetta di magistratura “manettara”, pronta a fare carte false, come inviare atti coperti dal segreto di indagine ai giornalisti loro più fidati. La proposta di chi scrive sarebbe quella di aumentare la pena per chi vìola il divieto di pubblicazione e, inoltre, obbligare i giornalisti di cronaca processuale a ricordare ai lettori, facilmente influenzabili da un bel titolo, che in Italia così come in ogni paese civile esiste la presunzione di innocenza. Infine, dovrebbe essere previsto il licenziamento dei magistrati che vìolino il segreto di indagine per concedere ai giornalisti gli scoop su indagini ancora in corso.
Andrea Battaglia