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Misoginia e omotransfobia: la libertà di pensiero come arma a doppio taglio

Ci sono diritti, nell’ordinamento, che rappresentano il nucleo essenziale del nostro Stato costituzionale, dei principi che, se stravolti, non ci permettono più di riconoscerci in una Repubblica democratica. La loro importanza spicca, certamente, in un periodo come questo, nel quale la pandemia ne ha imposto la compressione a favore del diritto alla salute. Non sorprende che questo abbia generato così tanto malcontento: nella nostra società, infatti, le limitazioni ai diritti ci scuotono, ci risvegliano dal rischio di poter dare la libertà per scontata, e lasciano il gusto amaro dell’ingiustizia. Le focose proteste che ne derivano, poi, spesso sono alimentate dagli slogan facili e da rappresentazioni semplicistiche della realtà, che rendono sordi alle ragioni giuridiche alla base di tali misure. Per questo, forse, non deve stupire che in relazione alla proposta di modificare una norma del Codice penale, per dare tutela alle vittime di misoginia e omotransfobia – il cosiddetto ddl Zan – alcuni esponenti politici e della società civile, Costituzione in mano, abbiano denunciato a gran voce una chiara violazione dell’articolo 21 della nostra Carta fondamentale, tutelante la libertà di manifestazione del pensiero.



Ma di cosa tratta questa normativa della discordia? Il nucleo essenziale della legge è la riforma gli articoli 604-bis e 604-ter del Codice penale, che puniscono chi commette atti di violenza, o chi propaganda o istiga a delinquere per motivi razziali, etnici o religione: sono i cosiddetti crimini d’odio, ovvero delle fattispecie che non mirano tanto a limitare la libertà di opinione, quanto più a punire, o almeno arginare, gli atti di violenza contro persone che vengono discriminate per la loro appartenenza a una categoria sociale, considerata inferiore dai loro aggressori. È la dinamica delle etichette, che si alimenta dell’ebbrezza di un gruppo di potersi considerare migliore, anzi più giusto, di un altro, la cui identità va annientata o sottomessa. Alla base di queste norme, dunque, c’è un attento bilanciamento costituzionale dei valori in gioco: la libertà di pensiero si trova faccia a faccia con altri diritti inviolabili, come ad esempio l’uguaglianza, il diritto all’identità personale o all’onore.


Quindi, l’obiettivo del ddl Zan è l’ampliamento della fattispecie dell’articolo 604-bis in modo che includa anche gli atti di violenza, di istigazione o di propaganda a delinquere per motivi di sesso, identità di genere e orientamento sessuale, nel tentativo di contrastare misoginia e omotransfobia. Ciò che si punisce non è l’opinione espressa in modo rispettoso o un atto che, per quanto maleducato, non ha altra ripercussione che creare inimicizia, quanto un vero e proprio incitamento a ledere fisicamente queste persone. Certo, in realtà, questi comportamenti trovano già tutela nell’ordinamento. Infatti, chi istiga qualcuno a commettere un reato può ben aspettarsi di essere invitato a prendere parte al processo penale come concorrente morale. Tuttavia, se l’atto non è commesso, l’istigatore non viene punito. Queste fattispecie allora mirano a rafforzare, anche a livello simbolico, la tutela dell’ordinamento verso una certa categoria di persone considerata più vulnerabile.


Pertanto le critiche basate sulla violazione dell’articolo 21 della Costituzione appaiono inconsistenti, fumose: una manovra di chi ancora è restio ad accettare una società moderna e plurale. È evidente che irrigidire una sanzione penale non basta. Esultando per l’approvazione del ddl da parte della Camera, non possiamo non domandarci se non sarebbe meglio agire anche su altri piani, promuovendo ed educando all’apertura e all’inclusione, cercando di abbattere quella robusta corazza di pregiudizi che è il principale ostacolo alla realizzazione concreta dei diritti contenuti nella nostra Costituzione. Rinunciare a questo proposito significa non avere il coraggio di uscire dalla zona di comfort delle concezioni tradizionali; significa, in definitiva, tradire il progetto costituzionale, barattare le sue aspirazioni per potersi adagiare ancora un po’ su schemi mentali fin troppo familiari. Perché, come afferma Luigi Ciotti, di diritti non basta più solo parlare: c’è bisogno che le promesse, che vivono sulla carta, si traducano in realtà concrete. Nella prefazione al libro Diritti di Carta. Siamo veramente tutti uguali?* lo stesso Ciotti sottolinea che “un diritto solo proclamato ferisce le speranze di giustizia non meno di un diritto negato”. Se un diritto è reso effettivo e non vive solo sulla carta, lo si vede nella vita di tutti i giorni: questo è l’obiettivo che deve avere il legislatore. Questo è il primo passo per costruire una società più aperta, in cui le etichette si dissolvono nell’indifferenza, in cui, proprio come i Costituenti avevano immaginato, l’individuo non ha paura di essere se stesso.


Articolo a cura di: Laura Tondolo


*E. Ferrero, M. C. Giorda, Diritti di carta. Siamo veramente tutti uguali?, Torino, 2012



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