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La deriva del politically correct: femminicidio e specificità delle norme

Finché si sentirà parlare di femminicidio, al posto del più consono termine omicidio, saremo sempre tutti maschilisti.


L’era del politically correct fa sì che i personaggi pubblici, i giornalisti e gli utenti delle varie community social siano portati ad evitare di esporre pensieri e utilizzare termini che potrebbero ledere categorie di persone.


Il politically correct ci ha portato a parlare di femminicidio piuttosto che di omicidio: ma, quando viene uccisa una persona di sesso maschile, il termine che utilizziamo non è “maschilicidio”, quanto piuttosto il più generico omicidio che ricomprende tutti i generi sessuali.


L’articolo 575 del codice penale è forse la disposizione più significativa del nostro codice: tale articolo dispone che chiunque cagioni la morte di un “uomo” è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.


Il codice penale del 1930 non si è curato di fare distinzioni tra uomo e donna, ricomprendendo l’uccisione dell’uno e dell’altro sotto l’ala protettrice della stessa norma prevista dal 575 del codice. Perché tale scelta? Una persona politically correct potrebbe ritenere che ciò sia dovuto al fatto che il codice penale del 1930 fosse di matrice fascista e quindi specchio del sistema maschilista e patriarcale del periodo. Una persona politically correct potrebbe pensare che servirebbero norme più specifiche nel momento in cui sia la donna ad essere offesa da un reato.


Il pensiero di chi scrive potrebbe apparire controcorrente, ma è il seguente: finché continueremo a differenziare irragionevolmente le vicende che riguardano una donna, non ci sarà mai parità di genere. Il legislatore del ’30 ha voluto scegliere il termine “uomo” non per sessismo ma, al contrario, per sottolineare quanto le vite – sia dell’uomo sia della donna – siano messe sullo stesso piano e considerate alla stessa stregua.


Inutili le differenziazioni di trattamento irragionevoli, nonché la creazione di norme talmente specifiche da venir meno ai principi generali della norma, che dovrebbe essere generale ed astratta. Un esempio di eccessiva specificità della norma può essere dato dal reato di mutilazione degli organi genitali femminili, prevista dall’articolo 583-bis. Data la rubrica di tale titolo si potrebbe credere che, se fosse un uomo a subire una mutilazione degli organi genitali, l’autore del fatto non sarebbe punito in quanto assente una fattispecie incriminatrice in tal senso orientata. In realtà, non è così e, infatti, la stessa condotta materiale di chi cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è certamente riconducibile all’interno della fattispecie di lesioni personali gravissime, ex articolo 583 secondo comma del codice penale. Verità lapalissiana appare la affermazione della superficialità della fattispecie incriminatrice prevista dall’articolo 583-bis.


Dopo tale anamnesi è utile sottolineare un pensiero: non serve differenziare irragionevolmente tra uomo e donna, perché è proprio dietro la pedissequa ed insensata differenziazione che si cela la vera discriminazione di genere.


Articolo a cura di: Andrea Battaglia



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