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L’inchiesta ‘Lobby Nera’: il saluto romano è apologia del fascismo?

È di attualità l’inchiesta ‘Lobby Nera’ pubblicata sul sito Fanpage.it ed andata in onda nel programma televisivo ‘Piazza pulita’ del canale tv ‘La7’. Questa inchiesta è finalizzata ad una indagine circa i rapporti tra il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, e alcuni personaggi dell’estrema destra neofascista, tra cui, Roberto Jonghi Lavarini. In particolare, dalle intercettazioni emergerebbe come questi esponenti di estrema destra abbiano finanziato, presumibilmente in modo illecito, le campagne elettorali di vari candidati del partito di Giorgia Meloni.



Nel servizio si è potuto osservare come Carlo Fidanza, capo delegazione del partito di Giorgia Meloni, facesse il saluto romano mentre trattava per un finanziamento in nero. Dato che c’è una indagine in corso ed è presunta l’innocenza nel nostro ordinamento giuridico, non ci dilungheremo oltre nel racconto di quanto “forse” accaduto ma, partendo da qui, analizzeremo il divieto di ricostituzione del partito fascista.


La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana dispone: << è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista >>. Pertanto tale disposizione vieta la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista (PNF). È chiara la ratio di tale disposizione: evitare che si potesse, in futuro, ritornare alla dittatura del regime fascista.


Per dare attuazione a questa disposizione “finale”, fu promulgata la legge 20 giugno 1952, n. 645 (Legge Scelba) che all’art. 4 sanziona <<chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del partito fascista>>, nonché <<chiunque esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche>>.Tale reato è rubricato come apologia del fascismo ed è prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni con l’aggiunta di una multa da 206 a 516 euro.



Le domande da porsi sono due: basta fare il saluto romano per integrare la fattispecie incriminatrice in questione? È chiaro come, nonostante possa essere interpretato come un gesto riprovevole, non basti fare il saluto fascista per essere punito dal diritto penale. Serve un quid pluris: la Corte Costituzionale, con la sentenza n.1 del 16 gennaio 1957, ha chiarito che per integrare l’apologia del fascismo, serve una <<esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista>>; dunque non basta una mera <<difesa elogiativa>>. Da queste parole si comprende come non possa la mera manifestazione di un pensiero fascista perché, se così fosse, vi sarebbe una chiara violazione dell’art. 21 della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero.


Questa ragione si spiega bene se si prende in considerazione il principio di offensività in concreto: un fatto, per essere qualificato come reato, deve essere offensivo (o per lo meno pericoloso) per quel bene giuridico che la norma aveva l’intenzione di proteggere. Il bene giuridico protetto dal reato di apologia del fascismo è da rinvenirsi nella stabilità dell’ordine democratico della Repubblica, che non pare essere assolutamente minacciata da un semplice saluto.


In conclusione, va detto che bisogna essere prudenti nell’etichettare come fascista qualunque persona, anche perché, a giudizio di chi scrive, è anacronistico tale epiteto.


Articolo a cura di: Andrea Battaglia



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