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Il ruolo del padre nell’aborto

Come noto, con la L. n. 194 del 1978, in Italia, praticare l’aborto, a determinate condizioni, non è più un reato. Questa legge è stata vista come una conquista, soprattutto per quanto concerne la libertà di autodeterminazione della donna in gravidanza, la quale non abbia intenzione di proseguire con la gestazione. Ma per quanto concerne il ruolo del padre?



Il padre sembra essere stato “accantonato” dalla legge in questione, quasi negando la possibilità che lo stesso sia ascoltato per quanto riguarda la pratica dell’aborto. Infatti, a norma dell’art. 5 della legge n. 194 del 1978, il medico a cui si rivolge la donna per abortire non è obbligato ad ascoltare le volontà del padre, qualora la donna non vi consentisse.


Insomma, decide la donna, senza ascoltare le volontà del padre del concepito. Un padre che si vede escluso il suo diritto ad essere genitore riconosciuto dall’art. 2 e 29 della Costituzione. Padre che non potrebbe neanche chiedere il risarcimento del danno patito a causa della scelta abortiva della gestante, in quanto requisito essenziale per la configurazione di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è che il danno sia “ingiusto”. Ora, di certo non si tratta di un danno ingiusto in quanto è la legge che consente la possibilità che la gestante neghi il consenso all’ascolto delle volontà del padre.


La Corte costituzionale si è espressa in merito, con l’ordinanza n. 389 del 1988. In tale pronuncia, la Consulta ha affermato che il padre non può interloquire perché <<la norma è frutto di scelte di politica legislativa insindacabili da questa Corte di lasciare la donna unica responsabile della decisione di interrompere la gravidanza>>.


Ora, chiaramente è apprezzabile la ratio normativa che intende consentire l’aborto, a determinate condizioni; ma, sarebbe augurabile che vi sia una riforma che preveda maggiore partecipazione del padre in questa scelta.


Bisogna ricordare che la legge non vuole assolutamente riconoscere un “diritto all’aborto”, ma, anzi, vuole stabilire le cause di giustificazione della condotta abortiva, senza la quali, sarebbe ancora reato.


Infatti, l’art. 1 di tale legge prescrive che lo Stato <<tutela la vita umana sin dal suo inizio>>. Ciò vuol dire che esiste il diritto alla vita del concepito, il quale può essere escluso soltanto nelle condizioni stabilite dalla legge.


Infine, quanto al padre, bisognerebbe ripensare il suo ruolo: deve consentirsi la possibilità che anche quest’ultimo sia parte integrante della determinazione circa la volontà di abortire o meno, perché la legge deve tutelare madre, padre, ma soprattutto concepito.


Articolo a cura di: Andrea Battaglia




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