Gli animali sono protetti dalla legge italiana?
Molto spesso, è stata diffusa la notizia di maltrattamenti ad animali avvenuti nel nostro paese. A volte, nostro malgrado, il misfatto è stato ripreso tramite telefonino e successivamente divulgato sui vari social media. La domanda che mi sono posto, da studente di giurisprudenza, è la seguente: gli animali sono adeguatamente considerati e protetti dal nostro ordinamento giuridico? Sono considerati al pari delle persone o sono paragonati in tutto e per tutte alle “cose” – intese in senso giuridico, come res corporales suscettibili di appropriazione?

Per dare un tentativo di risposta va fatta una premessa. Il nostro ordinamento è antropocentrico, cioè pone l’uomo al centro di tutto, in quanto egli è l’unico essere capace, dal punto di vista giuridico, di essere destinatario di effetti giuridici, nonché di avere interessi meritevoli di tutela.
Ma, per quanto concerne gli animali, soprattutto se domestici, quali sono le risposte che il nostro ordinamento dà nella eventualità di una lesione dei loro diritti? Sono abbastanza tutelati? Possono gli animali esseri considerati al pari degli uomini?
La legge n.189 del 2004 ha provato a colmare il vulnus di tutela degli animali, prevedendo la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5 a 30 mila euro per chi cagioni, per crudeltà o senza necessità, una lesione ad un animale o lo sottoponga a sevizie o lavori insopportabili per le sue caratteristiche escatologiche. La pena è identica per chi somministra agli animali stupefacenti o li sottopone a trattamenti dannosi per la loro salute. La pena sarà aumentata della metà se si verifica la morte dell’animale.
Notiamo bene come la tutela non sia esaustiva, perché la pena detentiva per chi offende un animale è di gran lungo inferiore rispetto a chi offende un essere umano. Apprezzabile sicuramente l’“original intent’ del legislatore, il quale ha cercato di dare una copertura normativa agli animali. Purtroppo, però, i diritti degli animali non sembrano abbastanza tutelati da questa norma, in quanto essa continua a privare gli animali stessi di soggettività. Si può asserire che la norma non vuole tutelare direttamente l’animale, ma il sentimento di pietà dell’uomo nei confronti dello stesso.
Dal lato del diritto civile siamo messi – forse – peggio. Come detto già in precedenza, il codice civile italiano considera gli animali in quanto “cose” suscettibili di appropriazione, perché possono formare oggetto di diritti, come il diritto del padrone ad esserne proprietario. A conferma della qualificazione come “res” degli animali vi è l’articolo 516-bis del codice di procedura civile, che considera gli animali d’affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore come cose mobili assolutamente impignorabili.
In conclusione, si può dire che il nostro ordinamento non sembra ancora pronto a tutelare i diritti degli animali. Ovviamente, nel prossimo futuro, cambierà la coscienza dei cittadini con riguardo a questa problematica ed anche i nostri amici animali saranno considerati centri di interessi. Non si chiede, per ovvie ragioni, di paragonarli in toto agli umani, ma, di certo, nel ventunesimo secolo non si può continuare a considerare “cosa” un essere vivente che, in alcuni momenti, può essere molto più benefico di un essere umano.
Articolo a cura di: Andrea Battaglia