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Galera per i bulli in Francia: l’Assemblée nationale approva il ddl all’unanimità

Sebbene il bullismo sia da sempre un fenomeno molto diffuso nelle scuole di tutto il mondo, da sempre il legislatore fatica a trovare soluzioni che tutelino la vittima e redimano il responsabile. Il problema è recentemente tornato sotto i riflettori in Francia dopo il tragico suicidio ad ottobre di una quattordicenne dell’Alto Reno. Da recenti sondaggi emerge che nelle scuole francesi un bambino su dieci è vittima di bullismo. Per far fronte a questo preoccupante scenario, il deputato del partito MoDem, Erwan Balanant, ha presentato un disegno di legge che è stato approvato all’unanimità dall’Assemblée nationale lo scorso dicembre e che dovrebbe passare al vaglio del Senato tra fine gennaio e inizio febbraio.



La proposta introduce per la prima volta un reato ad hoc di bullismo punibile con la reclusione pari nel minimo a 3 anni e una multa minima di 45 milioni di euro a seconda dell’entità del danno e anche dell’età del bullo, fino a un massimo di 10 anni di carcere e il pagamento di 150 milioni in caso di suicidio della vittima. Inoltre, in qualunque momento del procedimento il giudice potrà condannarlo a seguire un percorso di sensibilizzazione sui i rischi e le conseguenze legati al bullismo a scuola.

La legge affronta anche cyberbullismo, prevedendo da un lato la confisca o il sequestro del cellulare o del computer utilizzati dall’imputato e dall’altro l’obbligo per l’Internet service provider (ISP) di avvisare le autorità e di mettere a disposizione del pubblico un dispositivo di segnalamento per i casi di bullismo. A riguardo, è intervenuto di recente anche il legislatore italiano con la legge n° 71 del 2017, nella quale introduceva per la prima volta una definizione di cyberbullismo ed estendeva a questa condotta la procedura di ammonimento già prevista per lo stalking. Inoltre, sebbene in Italia non viga un obbligo di sorveglianza attiva per gli ISP per i reati commessi nelle loro piattaforme, dopo la l. 71/2017 essi hanno l’onere di rimuovere i contenuti lesivi qualora la persona offesa ne faccia richiesta.

Bisogna poi dire che la situazione per quanto riguarda il bullismo in Italia è un po’ più favorevole. Secondo lo studio HSBC (Health Behaviour in School-aged Children) del 2018 l’Italia è tra i Paesi meno affetti da questo fenomeno. Il sondaggio viene promosso ogni 4 anni dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, coinvolge 44 Paesi e prende un campione di studenti tra gli 11 e i 15 anni. A livello legale, poi, qui non esiste un reato ad hoc di bullismo, ma si vanno a punire le singole condotte che lo compongono (reato di percosse, di minaccia, illecito civile di ingiuria, ecc.). Inoltre, i giudici tendono a preferire al carcere altre soluzioni come la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 168-bis e ss. c.p.). Secondo la nostra Costituzione, infatti, scopo principale della sanzione penale è la rieducazione del condannato e il suo reinserimento nella società. A tal fine il legislatore deve scegliere la pena più efficacie a rimetterlo sulla retta via. La privazione della libertà è considerata la pena più grave e va perciò elargita solo ove non ci sia altra opzione più efficiente. Per questo, sebbene sia desiderabile l’introduzione di un reato di bullismo, bisogna essere cauti nel prevedere il carcere per i minori in quanto c’è anche il rischio che più che rieducarli si finisca per indirizzarli verso strade ancora peggiori.


Articolo a cura di: Laura Tondolo




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