top of page

Esiste il diritto a lasciarsi morire?

Cosa significa esattamente il termine “eutanasia”? Ad oggi, può considerarsi un vero e proprio diritto o meglio, può definirsi “il diritto a lasciarsi morire”? Eutanasia è un termine derivante dal greco antico e, letteralmente, significa “buona morte”.


Inizialmente, si faceva uso di questo termine per rivolgersi ai medici affinché rendessero la morte dei pazienti, gravemente malati, il meno dolorosa possibile. Ricordiamo il filosofo Francis Bacon che, per la prima volta, introdusse questo termine nella lingua occidentale attraverso il suo saggio “Progresso della conoscenza”. Con quest’opera, il filosofo intendeva invitare i medici a seguire attentamente il percorso del paziente in fin di vita, in modo tale da farlo soffrire il meno possibile, rendendo quindi la morte meno dolorosa. Questa era l’idea di partenza che ha permesso all’eutanasia di radicarsi nella nostra cultura. Si comincia a parlare di questa tecnica in maniera molto più frequente a partire dal XIX secolo.


Oggi, però, si fa ricorso a questo termine per indicare una condizione estrema del malato, il quale viene messo nelle condizioni di potersi lasciare morire. Si tratta proprio di un intervento medico che permette di porre fine alle sofferenze di un malato terminale, per il quale, dunque, non è previsto alcun tipo di cura. Ad oggi, è riconosciuta una duplice forma di eutanasia: attiva e passiva. La prima riguarda la morte di una persona causata da un comportamento definito “attivo”; la seconda, invece, descrive il caso in cui la morte di qualcuno è causata da un comportamento “passivo” o omissivo, che può essere determinato dal consenso del paziente cosciente, oppure essergli sconosciuto e quindi deciso dai familiari dello stesso oppure dai medici. Da questa ultima tipologia discende l’eutanasia passiva consensuale e passiva non consensuale.


Come sappiamo, secondo la nostra Costituzione, all’art.32, la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti. Pertanto, si può evincere come l’eutanasia sia quasi un ostacolo al soddisfacimento di questo principio. Questa è una questione molto dibattuta e molti ancora non riescono a condividere pienamente l’affermazione di questa cultura nella nostra società. L’eutanasia, infatti, viene vista da molti quasi come una “interruzione della vita”, laddove essa dovrebbe essere a tutti i costi salvaguardata.


Attualmente, numerosi sono gli argomenti contro l’adozione di questa tecnica. Primo tra questi, considerando i principi della bioetica, è la sacralità della vita, valore supremo e intangibile.

Dal punto di vista morale, l’eutanasia è chiaramente inaccettabile in quanto viene considerata quasi come omicidio o suicidio, nel caso di eutanasia volontaria. Quest’ultima consiste nella piena consapevolezza del paziente di poter prendere una decisione, cioè la possibilità di prendere coscienza delle proprie azioni in maniera razionale. La piena consapevolezza, però, è difficile da determinare, soprattutto se si tratta di un soggetto in fin di vita e, alle volte, incapace di intendere e di volere. Da tenere in considerazione è, inoltre, anche la famiglia del soggetto, che potrebbe decidere di voler passare più tempo possibile con il parente ed evitargli una morte precoce.


Dal punto di vista medico, invece, cosa accade? La figura del medico riveste un ruolo fondamentale, in quanto assistente del paziente. Fondamentale è il Giuramento di Ippocrate che ogni medico deve firmare prima di intraprendere la propria carriera, e che deve tassativamente rispettare. Secondo il Giuramento, l’eutanasia non è prevista, anzi, è esplicitamente esclusa. Quindi, questo sarebbe un altro argomento contra. In virtù di ciò, infatti, sembra più opportuno che il medico provi a sperimentare nuove cure o si dedichi a cure palliative per tentare di dare una speranza, laddove ci fosse anche una minima possibilità, al paziente e alla sua famiglia, anziché esercitare una pressione psicologica sul malato inducendolo ad acconsentire ad un’eutanasia volontaria.


L’art. 580 del codice penale punisce chiunque istighi o aiuti taluno al suicidio con la reclusione da cinque a dodici anni. Ne deriva una totale equiparazione tra condotte che, almeno naturalisticamente, appaiono differenti: da un lato, la istigazione che si esaurisce in un rafforzamento del proposito suicida o in una vera e propria creazione dello stesso, dall’altro lato un aiuto visto come una qualsivoglia agevolazione alla esecuzione del fatto. Fatta questa premessa, appare necessario entrare nel vivo della trattazione muovendo da casi effettivamente decisi dalla giurisprudenza.


Già nel 2007, con il caso Englaro, si è vista la necessità di bilanciare il diritto al rifiuto di un trattamento sanitario con il diritto alla vita. La Cassazione civile, nel suddetto caso Englaro, ha individuato la esistenza di un “diritto a non curarsi, finanche a lasciarsi morire”. Ancora, però, non si poteva parlare di eutanasia (passiva o attiva), quanto piuttosto un rifiuto del trattamento terapeutico salvavita. In tempi più recenti ha fatto scalpore la scelta di Marco Cappato,


LEGGI IL LIBRO CLICCANDO QUI, IN QUESTO MODO SOSTERRAI LA RIVISTA!

protagonista più volte di atti di disobbedienza civile ed esponente del Partito radicale, di accompagnare Dj Fabo presso una struttura svizzera per agevolarne il suicidio. Va premesso che Dj Fabo versava in condizioni vegetative in quanto tetraplegico e cieco, ma aveva la piena capacità di intendere e di volere. In virtù del sopracitato art.580 c.p., la condotta di Cappato avrebbe dovuto essere punita con la reclusione da cinque a dodici anni (più di un omicidio colposo). Ovviamente, nel rispetto della obbligatorietà della azione penale, la Procura di Milano ha avviato le indagini nei confronti di Cappato e si è giunti a processo. In tale processo, la Corte di Appello di Milano ha sollevato una questione di legittimità dell’art. 580 del codice nella parte in cui prevede integrata la condotta anche con il semplice aiuto al suicidio. La Corte Costituzionale, anche grazie ai progressi ottenuti con la Legge 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, ha affermato che la ratio della norma è quella di “proteggere l’individuo da decisioni fatte da altri in suo danno”. Inoltre, il Giudice delle leggi ha aggiunto che se la previsione dell’art. 580 del codice non integrasse anche la condotta di mero ausilio materiale al suicidio, allora ciò consentirebbe a persone depresse o comunque non malate terminali di sentirsi autorizzate a cessare la propria vita in quanto ormai lecito il comportamento di ausilio dei terzi. Ciò che invece afferma di innovativo la Corte è che in casi particolari, come quello di Dj Fabo, in cui si è in presenza di una malattia certamente irreversibile che cagiona sofferenze fisiche e mentali atroci, la condotta dell’aiuto al suicidio non è antigiuridica, ma lecita. Ma ciò, va ricordato, a condizione che la persona malata abbia chiaramente la capacità di intendere e di volere e quindi di decidere autodeterminandosi senza essere indotto da altri a tale decisione. Questa pronuncia della Corte fa prevalere la dignità di una persona che sceglie di mettere fine a sofferenze insopportabili sul bene “vita”, che non è più visto come sacro e come tale quindi da salvare obbligatoriamente senza la volontà del paziente. In questo senso mi sento di convenire con la Corte, ravvisando, la necessità di un intervento da parte del legislatore affinché preveda quali siano le condizioni che possano “scriminare”, e quindi rendere lecito, un comportamento che altrimenti sarebbe antigiuridico. Concludo dicendo che la ingerenza della Chiesa sul nostro Stato è tale che di certo verrà ritardata la approvazione di un testo legislativo in tal senso orientato, ma sono certo che arriverà anche forte della assoluzione di Marco Cappato e dei principi ispiratori dati dalla Corte Costituzionale.


Articolo a cura di: Marica Cuppari e Andrea Battaglia



127 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page