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Diritto al silenzio

“Tizio di fronte al gip è rimasto in silenzio, mentre Caio ha scelto di parlare”. Quante volte abbiamo letto un titolo di giornale del genere? Quante volte abbiamo pensato che, dal fatto che Tizio è stato in silenzio, si potesse dedurre automaticamente la sua colpevolezza?.



Non esiste nulla di più contrario ai principi dell’ordinamento giuridico italiano che pensare una cosa del genere. Dal principio della presunzione di innocenza, cristallizzato nell’articolo 27 II comma della Costituzione, si ricava la regola secondo cui l’imputato non è tenuto a collaborare in alcun modo all'accertamento del fatto, anzi egli conserva sempre il diritto a restare in silenzio.


L’imputato va differenziato con nettezza dal testimone, il quale, invece, ha l’obbligo di dire la verità in quanto perseguibile per il reato di falsa testimonianza ex articolo 372 del codice penale, in caso di dichiarazioni false, negazioni del vero o reticenza. Il reato di falsa testimonianza è un reato proprio e ciò comporta che soltanto il testimone possa commetterlo. Dato che l’imputato è incompatibile con l’ufficio di testimone, allora si ricava che egli non ha alcun obbligo di rispondere alle domande a lui poste dal pubblico ministero, dal Giudice o dall’ Avvocato della parte civile eventualmente costituita.


Detto ciò, si può asserire come una mancata risposta non possa indurci a ritenere l’imputato colpevole, anche perché spetta sempre alla Pubblica Accusa, rappresentata in giudizio dal Pubblico Ministero l’onere della prova. Tale onere della prova è adempiuto soltanto nel momento in cui la accusa riesca a dimostrare la colpevolezza dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio” (articolo 533 cpp).


La mancata risposta collaborativa da parte dell’imputato può soltanto essere presa in considerazione dal Giudice come elemento di prova, non già come prova del fatto da accertare. Ciò comporta che, se esistono prove sufficienti per una pronunzia di condanna, ed a queste si aggiunge la non risposta dell’imputato, allora saremo oltre il ragionevole dubbio e l’imputato verrà condannato. Al contrario, se non esistono altre prove sufficienti per la condanna, l’imputato sarà assolto anche se vi è semplicemente il dubbio circa la sua colpevolezza.


Dopo questa analisi, si capisce bene la inutilità di notizie come quella esemplificativa riportata all’inizio dato che il silenzio dell’imputato nulla significa se non l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Infine, va considerato che, molto spesso, il silenzio è una scelta dell’avvocato, il quale prevede che eventuali risposte lacunose dell’imputato o contraddittorie possano essere molto più dannose.


Articolo a cura di: Andrea Battaglia



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