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DDL ZAN: Chiarimento del contenuto del disegno di legge più discusso degli ultimi anni

Il 5 novembre 2020 è stato approvato alla Camera dei deputati il Ddl n. 2005/2020, meglio noto come Ddl Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.



Volutamente non esprimerò valutazioni nel merito, ma invito ad una lettura attenta di ogni testo normativo in generale prima di poterne parlare.


Sarebbe utile analizzare articolo per articolo il Ddl di cui sopra per capire quanta demagogia sia stata fatta dai partiti, sia contrari sia favorevoli all’approvazione del testo…ma procederemo ad analizzare gli articoli più fondamentali.


Bisogna iniziare dall’art.1 che dà le definizioni necessarie per comprendere i successivi articoli dello stesso testo. Leggendo tale articolo si evince che per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende ogni manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali; per “orientamento sessuale” si intende invece la attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone del sesso opposto, stesso sesso o entrambi i sessi; infine per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.


Forse l’ultima definizione è stata quella oggetto di maggiori discussioni televisive, facendo registrare tanti dissidi tra i favorevoli ed i non favorevoli all’approvazione del testo normativo. Secondo i contrari questa definizione consentirebbe ad un uomo che, decide di sentirsi donna un giorno e l’altro no, possa – per fare un esempio – partecipare a gare sportive riservate al sesso femminile ovvero essere detenuto nelle carceri riservate al sesso maschile. Ora, consapevole del brillante sforzo degli oppositori, bisogna anche essere onesti intellettualmente e capire come non vi sia scritta in nessuna parte del testo una cosa simile. Certo è, però, che non è molto chiara questa definizione e sarà, se si arriverà alla legge, oggetto di molteplici interpretazioni contrastanti all’interno degli uffici giudiziari.


L’art. 2 è rubricato come “Modifica all’articolo 604-bis”. Tale articolo è attualmente rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica razziale e religiosa”: viene punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La volontà del Ddl Zan altra non è che quella di aggiungere alla norma «oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità». Questa integrazione è voluta sia nel primo comma sia nel secondo che punisce chi istiga o commette violenza per motivi di razziali, etnici, nazionali o religiosi. Altra volontà dell’art. 2 del Ddl è quella di modificare la rubrica del 604-bis in «Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità»



L’articolo 3 invece è rubricato “Modifiche all’articolo 604-ter del codice penale”. Tale articolo del codice è rubricato come “circostanza aggravante” e prevede che la pena sia aumentata della metà per tutti quei reati non puniti con l’ergastolo che siano stati compiuti per discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Il Ddl Zan prevede l’integrazione della fattispecie estendendola anche ai reati compiuti per discriminazione o odio derivante dal sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità.


Importante da notare è anche l’art. 7 del Ddl il quale prevede la istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia nel giorno del 17 maggio. In occasione di questa giornata, che non sarebbe festiva dal punto di vista lavorativo, le scuole, così come le altre pubbliche amministrazioni, si devono impegnare ad organizzare cerimonie per promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.


Articolo a cura di: Andrea Battaglia



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