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COVID - 19: Contagiata anche la Costituzione?

Da mesi ormai il nostro Paese si trova in piena emergenza dovuta alla pandemia di COVID - 19. Questo virus si è insediato in ogni dove in maniera quasi disinvolta colpendo tutti indistintamente.



Far fronte a questo pericolo è toccato ai vari governi che, in base alla gravità, hanno ovviato al problema attraverso misure diversificate.


Per quanto concerne l’Italia, l’allarmante scenario apertosi lo scorso febbraio, ha costretto il governo Conte ad intervenire tempestivamente in modo da limitare quanto più possibile il contagio. Questo ha comportato l’adozione di misure drastiche che hanno causato la limitazione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti.


Data l’aggressività di questo virus, l’obiettivo primo del governo è stato, infatti, quello di tutelare la vita dei cittadini, dando precedenza al diritto alla salute (art.32 Cost). La particolare attenzione verso questo diritto ha determinato il necessario bilanciamento con altre libertà sancite dalla Costituzione: la libertà personale (art.13) limitata dalla quarantena forzata; il diritto al lavoro (art.4), di cui si è vista privata la stragrande maggioranza della popolazione; il diritto alla libera circolazione (art.16) ostacolato dal divieto totale di circolare sul proprio territorio se non per comprovate esigenze; la libertà di riunione (art.17), fin da subito minacciata dal divieto di incontrare chiunque non fosse convivente; la libertà di professare la propria fede (art.19), bloccata dalla impossibilità di accedere ai luoghi di culto; la tutela della scuola, intralciata dalla chiusura degli edifici scolastici che ha impedito il pieno godimento del diritto all’istruzione (art.34).


Questa pluralità di misure è stata concretizzata attraverso i dpcm, atti amministrativi emanati – nel nostro caso – dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali atti, in quanto decreti ministeriali, non necessitano della conversione in legge e quindi possono entrare immediatamente in vigore. Nel caso specifico, Conte si è ritrovato a dover fronteggiare una emergenza che necessitava di un’urgente risoluzione, attraverso l’adozione di atti che non dovessero sopportare le lunghe dinamiche di un controllo parlamentare. In virtù di ciò, il Presidente del Consiglio si è ritrovato di fronte un’opposizione inferocita che lo ha criticato aspramente per aver adottato degli atti pressoché dannosi per la popolazione senza coinvolgere il Parlamento. È chiaro che la portata emergenziale necessita di una prontezza d’intervento e ciò legittima l’adozione di provvedimenti che entrino immediatamente in vigore. Il nostro sistema, però, non prevede alcun articolo che disciplini lo stato di emergenza, eccetto lo stato di guerra (art.78), dunque come è possibile legittimare questo tipo di intervento da parte del governo?


Anzitutto, bisogna individuare la sussistenza di un interesse collettivo; la temporaneità dello stato emergenziale; la proporzionalità delle misure che risultino adeguate e non eccessive rispetto al problema. La necessità di tutelare il diritto alla salute ha oscurato gli altri diritti protetti dall’ordinamento, determinando un vero e proprio conflitto. Ma si può dire che il diritto alla salute sia un diritto “tiranno”? O meglio, è giusto affermare che esso sia il favorito nella Costituzione?


Ricordiamo che tutti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione si trovano in un rapporto di “integrazione reciproca” e non è possibile individuare uno di essi che prevalga in assoluto sugli altri. I diritti fondamentali, infatti, in quanto principi, sono applicati senza alcuna gerarchia. Astrattamente, essi non collidono mai, non sono mai incompatibili, ma i conflitti tra di essi si verificano nell’applicazione concreta. Perciò, è stata introdotta la tecnica del bilanciamento del diritto o “bilancing test”, utilizzata dalle Corti Costituzionali per risolvere questioni di costituzionalità in cui si registri un conflitto tra interessi legittimi. Questa tecnica prevede la valutazione della ratio legis, dunque la legittimità del fine delle misure adottate: se il fine è illegittimo la misura risulta non idonea. Si valuta, poi, la congruità del mezzo rispetto al fine, ossia la capacità della disposizione adottata di servire alla tutela dell’interesse da proteggere. Infine, si passa al giudizio di proporzionalità, ossia la valutazione del “costo” della tutela accordata ad un interesse.


Notiamo che la limitazione delle libertà è strettamente collegata alla dimensione dell’emergenza, per questo la compressione dei diritti è temporanea e giustificata sino a che l’emergenza sussiste. Nel caso in questione, le misure adottate per ridurre il contagio sono giustificabili fino a che la curva epidemica sia in crescita. Difatti, dinanzi ad un progressivo calo di trasmissione o a una perdita di virulenza della malattia risulterà necessario alleggerire le misure in modo tale da soddisfare il principio di proporzionalità e non ricadere nell’illegittimità.


Marica Cuppari



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