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Con le spalle al muro: quand’è che la difesa è legittima?

A fine luglio si è parlato a lungo del caso riguardante l’assessore leghista alla sicurezza del Comune di Voghera, accusato di eccesso di legittima difesa in un caso di omicidio colposo di un cittadino marocchino. Diversi esponenti del suo partito hanno difeso a spada tratta il loro compagno: Matteo Salvini, in particolare, ha sostenuto che di fronte a un’aggressione la difesa sia sempre e comunque legittima. Il problema è che per il diritto le cose non stanno esattamente così! O meglio, non tutti i modi di difendersi da una data offesa sono legittimi: sarebbe alquanto ridicolo, per esempio, che si permettesse di impugnare l’articolo 52 del codice penale a chi risponde a uno schiaffo con un colpo di pistola. L’autotutela è un’extrema ratio, qualcosa che si mette in atto solo in caso di necessità, per questo per evitare abusi il legislatore ha delineato i confini entro i quali essa si può definire legittima.


Fonte: www.repubblica.it

L’articolo 52 c.p. sancisce, infatti, che non è punibile chi commette un fatto di reato per difendere sé o altri dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. L’azione difensiva, allora, deve essere caratterizzata dalla necessità della difesa e dalla proporzionalità dell’azione di autotutela. Da un lato, la difesa è legittima solo quando non c’è altra alternativa lecita o comunque meno lesiva di proteggersi: non c’è legittima, per esempio, se l’individuo poteva salvarsi scappando e invece ha deciso di picchiare il suo aggressore. Dall’altro lato, la reazione della vittima deve anche essere proporzionata all’offesa, ovvero ci deve essere equilibro tra il bene giuridico messo in pericolo e quello dell’aggressore che verrà leso dall’azione difensiva: il bene-vita, per esempio, vale più che il bene-patrimonio, dunque non è legittima la difesa di un soggetto che uccide chi gli ha scippato il portafoglio. Tuttavia, l’elemento della proporzionalità viene valutato dalla giurisprudenza in modo abbastanza elastico, ci può essere anche una certa differenza tra i due beni giuridici, purché non troppo rilevante: per esempio, laddove vi sia pericolo per la libertà sessuale della persona l’azione difensiva può essere legittima anche se arriva a ledere il bene-vita dell’aggressore.


Il legislatore del 2019 ha poi aggiunto nuovi commi al testo originale dell’art. 52 con l’intenzione di creare delle fattispecie di presunzione di legittima difesa: si sancì così che in caso di violazione del domicilio la difesa era sempre legittima. Questa riforma voleva introdurre un vincolo interpretativo, cioè evitare che i magistrati accertassero di volta in volta la necessità dell’offesa. Il problema è che i giudici hanno il dovere di interpretare le norme in modo conforme agli obblighi internazionali e ammettere una simile presunzione costituirebbe una violazione dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), che non permette alcuna lesione al bene-vita se non in casi di violenza illegittima, e sarebbe di conseguenza anche incostituzionale. Stretta tra l’incudine e il martello, la giurisprudenza ha preferito continuare ad accertare ogni volta la necessità dell’offesa, rendendo questo aspetto della modifica del 2019 poco significativo.



Il legislatore, infine, riconosce che in una situazione di pericolo non è sempre facile valutare quale azione difensiva sia la più idonea. Per questo con l’articolo 55 c.p. disciplina i casi in cui l’individuo superi i limiti di una causa di giustificazione, come l’art. 52. L’eccesso di legittima difesa comporta, quindi, l’esclusione del dolo dell’agente, per cui laddove il reato sia solo un reato doloso il soggetto non sarà punibile. Se invece esiste anche una fattispecie colposa, si applicherà questa. Per esempio, in un caso di omicidio l’eccesso di legittima difesa comporterà che l’agente sia accusato di omicidio colposo, godendo di una pena più lieve in caso di condanna. Infine, la norma non è eccepibile se l’eccesso non è dovuto a un errore, ma è doloso, ovvero l’individuo ha scelto coscientemente e volontariamente di superare i limiti della legittima difesa trasformando la sua azione in un’aggressione.


Il tema della legittima difesa è alquanto delicato. Certo può apparire farraginoso andare a valutare ogni volta la presenza dei requisiti posti dalla legge, ma sebbene offrano una risposta semplice, proprio per la sensibilità dell’argomento è bene diffidare delle presunzioni e delle soluzioni facili. Il rischio, altrimenti, è di donare l’impunità a chi mette in atto azioni totalmente sproporzionate. Senza contare che gli stessi impegni che lo Stato italiano ha preso a livello internazionale ratificando la CEDU le renderebbero incompatibili con il nostro ordinamento.


Articolo a cura di: Laura Tondolo



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